CORTE DI CASSAZIONE: L’ASSENZA DI RISCHIO NON ESONERA DALLA REDAZIONE DEL DVR

19 Dicembre 2024|Categorie: Legale|

La Suprema Corte di Cassazione (III Sez. Penale), con sentenza n. 38487/2024, afferma che: “La mancanza di rischi non deve precedere l’adozione del DVR ma costituire, semmai, frutto della valutazione di cui deve darsi conto nella redazione del documento. L’assenza di rischio, in buona sostanza, non esonera dalla redazione del DVR”.

La Corte, in seno alla pronuncia, sottolinea che il Datore dei Lavoro è l’unico effettivo titolare degli obblighi di valutazione dei rischi e di elaborazione del documento “DVR” (documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del D.Lgs n. 81/2008), dallo stesso non delegabili ad altri soggetti, ferma restando la possibilità di avvalersi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Con riguardo al settore della somministrazione, si rammenta che l’art. 32, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2015, prevede uno specifico divieto di somministrazione di lavoro da parte dei “datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.”