CORTE DI CASSAZIONE: IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE NON VIENE COMPUTATO AI FINI DEI 12 MESI “ACAUSALI”
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 20505/2024, dichiara che, ai fini del raggiungimento del limite massimo dei 12 mesi di contratto a termine senza obbligo di causali previsto dall’art. 19 comma 1 del D.lgs n. 81/2015, non si computano i periodi di lavoro in somministrazione in caso di cumulo di periodi eterogenei di lavoro (es. un contratto in somministrazione seguito da uno “diretto” svolti tra i medesimi soggetti, utilizzatore e lavoratore).
La Corte fonda tale ragionamento sul dettato dell’art. 19, comma 2, D.Lgs n. 81/2015 che prevede espressamente il computo del periodo di lavoro in somministrazione solo in merito al raggiungimento del limite massimo dei 24 mesi (valido per i contratti a termine).
Nello specifico caso oggetto di ricorso, la Corte ritiene inapplicabile la Circolare MLPS n.17/2018, emanata in riferimento al D.L. n. 87/2018, secondo cui “In caso di periodi di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato con una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione”, poiché, sia il contratto in somministrazione che quello diretto a termine, stipulati tra il ricorrente ed il medesimo utilizzatore/datore, sono soggetti alla disciplina previgente rispetto al Decreto Dignità.