CORTE COSTITUZIONALE: TUTELA REINTEGRATORIA NEI CASI DI NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO, ANCHE SE NON “ESPRESSAMENTE” PREVISTI DALLA LEGGE
La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 22/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, del D. Lgs. n. 23/2015, limitatamente alla parola “espressamente”.
In particolare, è stata ritenuta illegittima la parte di disposizione che, nel riconoscere la tutela reintegratoria del licenziamento dei lavoratori assunti dal 7 marzo al 2015 (c.d. “Tutele crescenti”), ha limitato la stessa alle sole nullità sancite espressamente dalla Legge. Conseguentemente la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la censura in tal senso avanzata dalla Corte di Cassazione.
Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso sia nei casi in cui nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità, che nell’ipotesi in cui non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.