CORTE COSTITUZIONALE: TUTELA REINTEGRATORIA ESTESA ANCHE ALLE IPOTESI DI GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 128/2024 pubblicata il 16 luglio 2024, definisce il licenziamento fondato su un fatto materiale insussistente – seppur allegato dal datore di lavoro come ragione di impresa (Giustificato motivo oggettivo) – una fattispecie meritevole di tutela analoga rispetto alle ipotesi di recesso per giusta causa o giustificato motivo soggettivo pretestuose.
La Corte dichiara, dunque, la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 23/2015, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.
Diversa è – precisa la Corte – l’ipotesi in cui il recesso del datore di lavoro si sia fondato su un “fatto materiale sussistente”, quindi su una reale ragione di impresa, ma sia stato violato esclusivamente il cd. obbligo di repêchage. In quel caso, si applicherà unicamente la tutela indennitaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 3.