Congedo obbligatorio di paternità, sottoscritto il Decreto interministeriale
La Legge n. 92/2012 (articolo 4, comma 24, lettera a)), dispone che "Al fine di sostenere la genitorialita' (…) in via sperimentale per gli anni 2013-2015: a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre e' riconosciuta un'indennita' pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi". In attuazione di tale disposizione Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, ha sottoscritto lo scorso 22 dicembre il Decreto contenente le modalità per la fruizione del congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo, di due giorni, da parte del padre, anche in caso di adozione o affido. Il decreto è ancora in attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti.