Cassazione, limite all’indennità risarcitoria (max 12 mesi) anche in caso di stabilizzazione del lavoratore in somministrazione (Art. 32,comma 5, Collegato Lavoro) – Sentenza n. 1148/2013

Published On: 7 Febbraio 2013|Categorie: Legale|

Nell’ambito della pronuncia in esame, la Cassazione ha espressamente riconosciuto che, qualora la sentenza di merito disponga la “stabilizzazione” del lavoratore temporaneo presso l’azienda utilizzatrice (il caso riguarda un contratto stipulato ancora ai sensi della L. n. 196/1997), il Giudice deve applicare i limiti risarcitori previsti dall’art. 32, comma 5,  della Legge n. 183/2010 (minimo 2,5, massimo 12 mensilità dell’ultima retribuzione). Questa sentenza della Cassazione sulla questione, di conseguenza, impone al Giudice il tetto massimo di 12 mesi al risarcimento – già pacificamente applicato nel caso di impugnazione di un contratto a termine –  anche nel caso di “condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell'illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 3, comma 1, lett. a), convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione".

Sentenza n. 1148/2013

nike air max 90 sneakers

Abstract:
Article_id:
6938