AGENZIA ENTRATE – INTERPELLO N. 130/2024: INDENNITA’ RISARCITORIA DECISA DAL GIUDICE SOGGETTA A TASSAZIONE SEPARATA

Published On: 7 Giugno 2024|Categorie: Legale|

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 130/2024, chiarisce la disciplina fiscale applicabile all’indennità risarcitoria onnicomprensiva stabilita dal giudice, ai sensi dell’art. 39, comma 2, D.Lgs. 81/2015, quale risarcimento per la perdita di redditi da lavoro dipendente subita da un lavoratore somministrato.

La predetta indennità, per effetto del citato art. 39, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore – comprese le conseguenze retributive e contributive – relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato la propria attività presso l’utilizzatore e la pronuncia del giudice costitutiva del rapporto di lavoro.

Tale indennità, ad avviso dell’Agenzia, è qualificabile quale risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente e come tale ha una valenza sostitutiva del reddito non conseguito – ai sensi dell’art. 6 TUIR – e, dunque, deve essere tassata.

Tali somme – precisa l’Agenzia – rientrano nella portata applicativa dell’art. 17, comma 1, lett. b), che prevede la tassazione separata sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Dunque, l’indennità risarcitoria – di cui all’art. 39, comma 2, del D.lgs. 81/2015 – deve essere assoggettata a tassazione separata.

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