Agenzia delle Entrate: regime forfetario e somministrazione

Published On: 5 Giugno 2019|Categorie: Legale|

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 179/2019, fornisce alcune precisazioni in tema di cause ostative per l’accesso al regime cd. forfetario, introdotto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014 e, successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2019, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

La Legge di Bilancio 2019 ha riformulato alcune cause ostative per l’accesso al regime forfetario ed, in particolare, il comma 57, lettera d-bis), dell’art. 1 ha previsto che “non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro […]”.

La Parte istante è un contribuente assunto nel 2018 da un Agenzia per il Lavoro affinché prestasse la propria attività lavorativa presso una Fondazione e che, nel 2019, dopo aver rassegnato le dimissioni dall’Agenzia per il Lavoro, sottoscriveva un accordo di collaborazione con la medesima Fondazione.

Alla luce di ciò, l’Istante, ritenendo possibile l’accesso a tale istituto poiché sosteneva una mancanza di relazione tra Agenzia per il Lavoro e la Fondazione, ha formulato istanza d’Interpello all’Agenzia delle Entrate ponendo un quesito circa la possibilità di avvalersi del regime cd. forfetario.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, si è espressa negativamente.

Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2015, sostiene l’Agenzia delle Entrate, per tutta la durata della somministrazione, i lavoratori svolgono la loro attività alle dipendenze dell’Agenzia di somministrazione, ma nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice.

Ne consegue che il citato decreto legislativo attribuisce all’utilizzatore poteri e obblighi generalmente riconducibili alla figura del datore di lavoro.

Sotto il profilo sostanziale, dunque, il “rapporto di lavoro” che si instaura tra l’utilizzatore ed il lavoratore assume caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore.

Pertanto, a parere dell’Agenzia delle Entrate, lo svolgimento dell’attività in misura prevalente nei confronti del precedente datore di lavoro, quale utilizzatore nell’ambito di un rapporto di somministrazione, integra la fattispecie della causa ostativa di cui comma 57, lettera d-bis), dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 e, conseguentemente, la decadenza dal regime agevolato a decorrere dal 2020.

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Abstract:
Risposta n. 179/2019