Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro: applicabilità dell’imposta sostitutiva del 10% per l’anno 2011 – Chiarimenti (Circ. Cong. N. 3/E-2011)

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Comunicazione|

L' Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro pubblicano la Circolare congiunta n. 3/E con cui vengono forniti i primi chiarimenti sulla applicazione, per l'anno 2011, del regime di imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate alla produttività, a valle delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.L. n. 78/2010 e della successiva proroga contenuta nella art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010.

Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti essenziali della Circolare:

a) L'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva del 10% è prevista entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari, nel 2010, di reddito da lavoro dipendente non superiore all'importo di 40.000 euro lordi (art. 53, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010).

b) La concessione della agevolazione è subordinata alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali; sono esclusi quindi dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro; tuttavia gli incrementi di produttività possono trovare la loro fonte "in accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare".

c) A differenza di quanto previsto in materia di decontribuzione INPS, non è necessario il deposito del contratto alla Direzione Provinciale del Lavoro.

d) Non è necessario che l'accordo o il contratto collettivo dichiari, in modo esplicito e formale, che le somme corrisposte sono finalizzate a incrementi di produttività: spetta alla valutazione del datore di lavoro, attestata nel CUD, qualificare una modalità organizzativa come finalizzata a perseguire una maggiore produttività e competitività.

e) Tra gli istituti agevolabili rientrano anche, in quanto riconducibili ad incrementi di produttività, il lavoro straordinario, il lavoro part time, il lavoro notturno, il lavoro festivo, il lavoro a turni.

La circolare dedica infine un inciso anche alla somministrazione di lavoro:

"Spetterà ai contratti collettivi aziendali o territoriali applicati dall'utilizzatore determinare le modalità di applicazione della misura ai lavoratori in somministrazione. (…) L'imposta sostitutiva si applica ai lavoratori in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro, anche nelle ipotesi in cui le somme erogate abbiano come riferimento prestazioni per missioni rese nel settore della pubblica amministrazione. In tal caso, infatti, essendo il lavoratore un dipendente della agenzia di somministrazione, le somme percepite rientrano nel campo applicativo della norma in quanto erogate a un dipendente del settore privato."

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Abstract:
Article_id:
6014