ACCESSO ALL’ASSEGNO DI INTEGRAZIONE EROGATO DAL FIS: SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI

Published On: 16 Febbraio 2022|Categorie: COVID-19, Legale|

Il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n. 3 del 16 febbraio 2022, con la quale fornisce istruzioni in merito all’accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS, alla luce delle semplificazioni procedurali introdotte, in via eccezionale, per l’accesso all’ammortizzatore sociale in considerazione del prorogarsi della crisi pandemica Covid-19.

Le semplificazioni procedurali

Dopo una breve ricostruzione del quadro regolatorio, il Ministero fornisce chiarimenti in ordine alle semplificazioni procedurali che riguardano le modalità di accesso all’assegno di integrazione salariale, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, e nello specifico:

  • la consultazione sindacale: “l’istanza potrà essere presentata all’Istituto anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015“;
  • il pagamento diretto: “per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto“;
  • alle causali di accesso: la situazione di difficoltà potrà desumersi […] da una relazione che, alla luce delle conseguenze economiche direttamente connesse all’emergenza epidemiologica, si limiti ad esplicitare le ricadute di tale contesto, coerentemente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro“.

Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, si avrà, quindi, un affievolimento degli oneri previsti in capo al datore di lavoro per l’accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS.