A.E.: istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Published On: 22 Settembre 2020|Categorie: COVID-19|

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020, attraverso la quale comunica che, per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125, del Decreto Legge n. 34/2020 c.d. Decreto “Rilancio”, è stato istituito il seguente codice tributo  :

  • 6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONEE ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Abstract:
Risoluzione n.52/E del 14 settembre 2020