INPS: diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità
A seguito di diverse segnalazioni prevenute all’INPS tramite le quali veniva lamentato il mancato accoglimento di domande di NASpI presentate al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia, l’Istituto, con Messaggio n. 3018/2018, fornisce alcuni chiarimenti in merito.
Della problematica è stato interessato il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale con nota n. 8774 del 28 maggio 2018 ha chiarito che “ nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l’indennità NASpI possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451 del 94 intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa”.