MINISTERO DEL LAVORO: ANZIANITÀ DI EFFETTIVO LAVORO PRESSO L’UNITÀ PRODUTTIVA.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare n. 14 del 26 luglio 2017, ha fornito chiarimenti in merito al requisito di anzianità lavorativa dei 90 giorni, richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale in caso di programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi.
Secondo il Ministero – nel caso di trasferimento dei lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione – ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro, non hanno rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs.
Pertanto, il requisito di anzianità lavorativa dei 90 giorni sarà verificato dall’INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene per la verifica del requisito occupazionale previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.