3 LUGLIO 2005 Tar Lazio, sezione III, Ricorso 5172/2005 (SOMMINISTRAZIONE)

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

Sentenza con la quale il Tribunale amministrativo respinge un ricorso volto a veder riconosciuta l’illiceità della interposizione di manodopera per mancata iscrizione della società convenuta all’albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il Tar afferma al riguardo che dalla circostanza che la convenuta sia una società a responsabilità limitata e non una cooperativa non può farsi derivare alcuna illegittimità, posto che l’art. 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003, tra i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo delle “Agenzie lavoro”, richiede la forma della società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative; a ciò aggiungasi che la ricorrente non ha offerto alcuna prova circa la mancata iscrizione all’apposito albo della Società stessa. L’organo giudicante ribadisce che nel rispetto delle formalità di legge la cui violazione deve essere provata dal ricorrente – la somministrazione di lavoro, in base alla nuova disciplina, è lecita, rimanendo soggetta alle sanzioni penali solo qualora venga effettuata al di fuori delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge. Giova, tuttavia, aggiungere afferma il Tribunale – che la ratio legis, che sottende alla disciplina in questione, vale a dire proteggere il lavoratore da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale del rapporto e la sua effettiva destinazione, è presente anche nella nuova normativa, la quale non preclude la possibilità che si costituisca il rapporto di lavoro in capo al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione (art. 27), anzi esplicitamente prevede, da un lato, “che i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore” (art. 21, comma 4), sia pure nel solo caso di somministrazione nulla per mancanza di forma scritta o di contenuto-forma (comma 1, alinea e lett: a, b, c, d, e dello stesso art. 21) e, dall’altro, conferma la permanente antigiuridicità per alcuni dei fatti precedentemente vietati.

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Abstract:
Article_id:
6252