21 febbraio 2006 – Tribunale di Milano – Illegittima apposizione del termine (LAVORO TEMPORANEO)

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

In caso di fornitura di lavoro temporaneo illegittima per la carenza di ragioni di carattere temporaneo indicate dal CCNL si configura un rapporto di lavoro subordinato nei confronti del soggetto utilizzatore della prestazione lavorativa. Quanto alle conseguenze dell'accertamento di un rapporto subordinato con l'utilizzatore, non possono trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 18 L. 300/1970. Infatti l'azione di accertamento dell'illegittima apposizione di un termine (come si rinviene in un contratto interinale) si configura quale azione di nullità parziale, e non quale azione di impugnazione di licenziamento; ne consegue che deve essere dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro fra le parti con il diritto del ricorrente a riprendere il lavoro e ad ottenere le retribuzioni maturate dal recesso o dalla costituzione in mora della convenuta e fino alla effettiva ricostituzione del rapporto.

nike air max 2019 trainers

Abstract:
Article_id:
6249