Somministrazione nella PA, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Published On: 4 Maggio 2017|Categorie: Legale|

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2104/17, sancisce la rilevanza del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in caso di bandi pubblici aventi ad oggetto la somministrazione di lavoro.

In particolare, nel caso di specie, la Corte è stata chiamata a decidere sull’impugnazione di un bando pubblicato dalla ASL di Salerno avente ad oggetto la somministrazione di personale infermieristico e tecnico-sanitario, risultando il criterio di aggiudicazione scelto dalla stazione appaltante quello del prezzo più basso, sul dichiarato presupposto che si tratta di “servizio con caratteristiche standardizzate”.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’Agenzia annullando il bando ed affermando che:

  • l’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 impone “l’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio “principale”, e il massimo ribasso come criterio del tutto “residuale” utilizzabile solo in alcuni casi tassativi, e comunque previa specifica ed adeguata motivazione”;
  • è pacifico che, nel caso di specie, si tratta di servizi ad alta densità di manodopera per cui l’assunto proposto dalla ASL che qualifica la somministrazione di lavoro come servizio standard (e cioè ad elevata ripetitività) è “radicalmente erroneo”;
  • la decisione adottata si fonda sui criteri direttivi dettati dal Legislatore delegante, prevedendosi, per i servizi ad alta densità di manodopera (quali la somministrazione di lavoro) che l’aggiudicazione debba avvenire “esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, escludendosi in ogni caso l’applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo (…)”.

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Abstract:
Consiglio di Stato, Sez. III, Rg. 1738/17, Sentenza n. 2104/17