Sisma Emilia Romagna: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – 16 agosto 2012, Comunicato Stampa

Published On: 10 Settembre 2012|Categorie: Legale|

L ’Agenzia delle Entrate fornisce la corretta interpretazione delle disposizioni – concernenti i territori, i presupposti ed i termini per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari – contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1° giugno 2012 e nei Decreti Legge 6 giugno 2012, n. 74 e 22 giugno 2012, n. 83. In particolare, la sospensione prevista dal DM 1° giugno 2012 non opera con riferimento agli adempimenti tributari facenti capo ai sostituti di imposta. Quest’ultimi, pertanto, sono tenuti all’effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali nei termini ordinari. Inoltre, la sospensione degli obblighi tributari riguarda i contribuenti che hanno residenza o sede legale o sede operativa nel territorio dei comuni delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo (di cui all’elenco allegato al DM 1 giugno 2012), a condizione che gli stessi dichiarino l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, verificata dall’Autorità comunale. Infine, con riguardo al profilo temporale, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari rimane fissata al 30 settembre 2012. E’ possibile regolarizzare – entro il 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi – gli adempimenti concernenti le ritenute e relativi al periodo compreso tra il 20 maggio e l’8 giugno 2012, a causa dell’incertezza normativa creata dal susseguirsi delle disposizioni del DM 1° giugno 2012 e del DL 6 giugno 2012, n. 74. Nelle more dell’adozione di ulteriori istruzioni operative, l’Agenzia delle entrate valuterà la possibilità di disapplicare, per obiettive condizioni di incertezza, le sanzioni previste per eventuali ritardi nell’effettuazione degli adempimenti dei sostituti di imposta commessi dopo l’8 giugno 2012. 

Comunicato Stampa

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6688