SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, INTERPELLO N. 6/2024-PERIODICITÀ DELLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato un’istanza di Interpello in merito alla periodicità della formazione di aggiornamento dei preposti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Accordo Stato-Regioni attualmente in vigore individua una cadenza quinquennale per l’aggiornamento formativo. Viceversa, il comma 7-ter dell’art. 37 D.Lgs n. 81/2008, introdotto dal D.L. n. 146/2021, individua una cadenza biennale per l’obbligo di rinnovamento della formazione perché questa risulti “adeguata e specifica”.
La Commissione, in risposta all’istanza, afferma che le novità introdotte dal comma 7-ter dell’art. 37 D.Lgs n. 81/2008 sono subordinate all’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni, in adesione a quanto già sostenuto dall’INL (Circolare n. 1/2022).
Conseguentemente, in attesa del nuovo Accordo, vige la cadenza quinquennale per l’obbligo di aggiornamento dei preposti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.