Raddoppio del contributo di licenziamento ex art. 1, c. 31, della L. 92/2012

12 Febbraio 2018|Categorie: Legale|

L’INPS, con messaggio n. 594/2018, ha fornito le istruzioni operative riguardo le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità alla disciplina del contributo di licenziamento dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo.

A decorrere dal 1º gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 148/2015, l’aliquota percentuale di cui all’art. 2, c. 31, della L. 92/2012, è innalzata all’82 per cento.

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Abstract:
INPS, messaggio n. 594/2018