Ministero del Lavoro: Riforma Lavoro (L. n. 92/2012), pubblicati i primi chiarimenti – Circolare n.18/2012
Ad integrazione della Circolare di Assolavoro Servizi n. 06/2012, Vi informiamo che la Direzione Generale Attività Ispettive del Ministero del Lavoro ha appena pubblicato la Circolare n. 18/2012, rimessa in allegato, con la quale si forniscono le primissime indicazioni di carattere operativo sulla Riforma del Mercato del lavoro (L. n. 92/2012) che, ricordiamo, entra in vigore oggi. Con la Circolare in esame il Ministero del Lavoro sostanzialmente conferma, pur con qualche distinguo, la linea interpretativa fornita con la Circolare Assolavoro Servizi. Con riserva di opportuni approfondimenti si riportano di seguito i punti di maggiore rilevanza per la somministrazione di lavoro: 1.Concetto di primo contratto acausale (acausalità per 12 mesi): viene confermata l’interpretazione secondo la quale la causale del contratto è richiesta solo “nel caso in cui il lavoratore viene assunto a tempo determinato o inviato in missione presso un datore di lavoro/utilizzatore con cui ha intrattenuto già un primo rapporto lavorativo di natura subordinata”. 2. 36 mesi di flessibilità consentita (periodi di computo): viene accolta l’interpretazione secondo la quale rientrano nel limite dei 36 mesi certamente “anche i periodi di occupazione – sempre con mansioni equivalenti – legati ad una somministrazione a tempo determinato. Ne consegue pertanto che i datori di lavoro dovranno tener conto, ai fini dell’indicato limite dei 36 mesi, dei periodi di lavoro svolti in forza di contratti di somministrazione a termpo determinato a far data dal 18 luglio p.v.” . Tale opportuno chiarimento, pertanto: a) esclude con certezza dal computo dei 36 mesi i periodi di somministrazione antecedenti il 18 luglio, come anticipato nella Circolare di Assolavoro Servizi, e nonostante qualche oscillazione di altra dottrina sul tema; b) esclude anche i periodi di lavoro in somministrazione in base a contratti precedenti al 18 luglio ma in essere alla stessa data (sul punto, Assolavoro Servizi ha adottato una interpretazione più prudenziale); c) icomprende nei 36 mesi solo i periodi di somministrazione nell’ambito di contratti stipulati a far data dal 18 luglio. 3.36 mesi di flessibilità consentita, derogabilità ad opera della contrattazione collettiva: il Ministero conferma che il periodo di 36 mesi resta derogabile dalla contrattazione collettiva; 4.36 mesi solo di somministrazione di lavoro: il Ministero testualmente chiarisce che “il periodo massimo di 36 mesi (…) rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non alla somministrazione di lavoro” (pag 4 circ.). Viene quindi accolta la nostra interpretazione secondo la quale il limite dei 36 mesi non opera se il lavoratore viene assunto solo con contratto di somministrazione. Alla luce di tale affermazione riteniamo quindi vada letta la successiva affermazione del Ministero secondo la quale, “raggiunto tale limite (36 mesi, NDR) il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi”. A nostro avviso tale ultimo chiarimento (sul quale si renderanno necessari ulteriori approfondimenti) va letto nel senso che il limite legale dei 36 mesi, ed il relativo onere di stabilizzazione in capo all’azienda utilizzatrice, non debba operare nel caso in cui siano superati i 36 mesi di sola somministrazione di lavoro.