Ministero del Lavoro: lavoro part-time in edilizia, superamento dei limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva – Interpello n….
Con l'interpello n. 43/2011 il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede se l’assunzione di un lavoratore, con orario pari a venti ore
settimanali, da parte di un’azienda edile, debba essere computata o meno ai fini del raggiungimentodel numero massimo di lavoratori part time contrattualmente previsto. La DGAI del Ministero del Lavoro, affermata in ogni caso la competenza del contratto collettivo di riferimento al quale va quindi demandato il compito di fornire indicazioni in ordine al numero massimo di lavoratori da poter assumere in part time, chiarisce che ""…Nello specifico, possono essere stipulati eccedendo i limiti quantitativi in questione contratti part-time con personale impiegatizio ed operaio non adibito alla produzione (ad esclusione degli autisti), con quello di quarto livello, nonché occupato in lavori di restauro e archeologici, ovvero beneficiario di trattamento pensionistico.
Non sono altresì computabili le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, giustificate da gravi problemi di salute del richiedente ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità, adeguatamente comprovate.
L’ipotesi prospettata dall’istante non rientra nell’alveo delle esplicite esclusioni menzionate e pertanto sembrerebbe integrare una violazione della disposizione contrattuale, qualora l’ulteriore contratto part-time sia stipulato in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi fissati. Tale soluzione, peraltro, consentirebbe di evitare eventuali condotte elusive della disciplina contrattuale."