Ministero del Lavoro, Lavoro intermittente
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la pubblicazione dell’Interpello 1/2018, risponde ad un quesito in merito alla corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente.
Nello specifico, il quesito posto all’attenzione del Ministero del Lavoro è volto a comprendere se le attività di ristorazione senza somministrazione non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane, quali pizzerie al taglio, rosticcerie, etc., possano rientrare tra le attività indicate al punto n. 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923. Al punto n. 5 vengono individuate le prestazioni svolte da: “camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955”.
Con riferimento al quesito posto dall’interpellante, il Ministero del Lavoro evidenzia che è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente qualora ricorrano le due condizioni indicate al citato punto 5: una di tipo soggettivo e una di tipo oggettivo. In tal senso è necessario che i lavoratori siano impiegati come camerieri o personale di servizio e di cucina e che l’attività sia resa nelle strutture espressamente richiamate. Inoltre, ritiene che il tenore letterale utilizzato al punto 5 in esame non consente di estendere la nozione di “esercizi pubblici in genere” anche alle imprese artigiane alimentari non operanti nel settore dei pubblici esercizi.
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