MINISTERO DEL LAVORO, interpello n. 5 del 2017, apprendistato professionalizzante

Published On: 5 Dicembre 2017|Categorie: Legale|

Il Ministero del Lavoro, con l‘interpello n.5 del 2017, ha risposto al quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro circa la corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 concernente le ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. 

Il Ministero ha chiarito che si debba ritenere ultronea, e quindi non necessaria, l’erogazione della formazione di base e transitoria di cui all’art. 44, comma 3, nell’ambito di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, “sia nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di attestazione formale dell’acquisizione delle competenze di base e trasversali, in conformità ai contenuti sanciti dalle citate Linee Guida e dalla normativa regionale di riferimento, anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato, sia nel caso in cui abbia già acquisito le citate nozioni di base nel corso di esperienze lavorative pregresse”.

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Abstract:
Interpello n. 5 del 2017