Ministero del Lavoro, fruizione del congedo parentale su base oraria – Interpello n. 25/2013
Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad Interpello n. 25 del 22 luglio 2013, specifica che "non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello".
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