Ministero del Lavoro: Durc e autocertificazione – Lettera circolare n. 25/I/0008667

14 Maggio 2012|Categorie: Comunicazione|

Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale per l'Attività Ispettiva – con la Lettera circolare n. 25/I/0008667 del 12 maggio 2010, fornisce alcuni chiarimenti in materia di autocertificazione e DURC. In particolare:

1) Gli Enti previdenziali, prima di erogare i benefici contributivi, devono richiedere alle Direzioni provinciali del Lavoro competenti la verifica dell'avvenuta presentazione, da parte dell'interessato, dell'autocertificazione prevista dall'art. 9 del Dm 24 ottobre 2007.

2) Il beneficio contributivo va comunque concesso anche qualora la DPL non abbia ricevuto risposta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di autocertificazione.

3) La mancata o incompleta presentazione dell'autocertificazione non incide sul diritto a godere dei benefici, purchè i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'agevolazione sussistano alla data di fruizione del beneficio.

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