Ministero del Lavoro: decadenza dal diritto di integrazione salariale nel caso in cui il lavoratore non abbia comunicato all’INPS lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato – 1° agosto, Interpello n. 19/2012

Published On: 10 Settembre 2012|Categorie: Legale|

La DGAI del Ministero del Lavoro, con risposta all'Interoello n. 19 del 1° agosto 2012 chiarisce che "le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali (…), sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive (…). Il c.d. principio della “pluriefficacia della comunicazione” oramai consolidato consente, pertanto, di ritenere che non trovi più applicazione, almeno con riferimento alle tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l’obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare all’Istituto lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale ex art. 8, comma 4, L. n. 160/1988. Non appare, dunque, possibile far conseguire dall’inosservanza di tale obbligo qualsivoglia conseguenza sanzionatoria a carico del soggetto obbligato."

L'interpello

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Abstract:
Article_id:
6674