Ministero del Lavoro: contrattazione collettiva e deroga al principio della solidarietà del committente
Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 5/2018, risponde ad un quesito in merito alla corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, così come modificato dall’art. 2, convertito dalla L. n. 49/2017.
L’art. 2 del D.L. n. 25/2017 ha soppresso il periodo dell’ art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora la stessa contrattazione abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Il Ministero del Lavoro, in risposta al quesito, sostiene tra l’altro che: “La norma novellata, quale ius superveniens, opera nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del 2017 non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell’appalto. In tal senso, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 25, sempre che ricorrano le condizioni previste. Tale deroga, invece, non potrà operare per i crediti maturati nel periodo successivo”.