MIN.LAV.: INTERPELLO IN MATERIA DI OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI
La Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – ha avanzato istanza di
Interpello alla Commissione per gli interpelli in materia di Salute e Sicurezza del Ministero del Lavoro, in merito alla seguente quesito:
l’obbligo di sorveglianza sanitaria è:
- “[…] da collegarsi rigidamente all’interno delle previsioni di cui all’articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all’articolo 18 siano connessi esclusivamente con l’applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute”;
- “ovvero se, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all’articolo 41”.
Dopo un’articolata ricostruzione delle norme che disciplinano la materia, la Commissione con l’Interpello n. 2/2022 chiarisce espressamente che le disposizioni in materia di salute e sicurezza prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo dell’ art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 cd. (T.U. salute e sicurezza).