Min.Lav.: formazione in materia di salute e sicurezza – FAQ

Published On: 5 Maggio 2020|Categorie: COVID-19|

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nell’apposita sezione dedicata, una nuova FAQ relativa agli obblighi per l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In particolare, il Ministero chiarische che, tenuto conto della fase emergenziale in atto ed  in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 2020 cd. Decreto “Cura Italia”, la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tuttavia resta fermo l’obbligo di completare l’aggiornamento immediatamente dopo la conclusione del periodo emergenziale.

Di seguito, la FAQ pubblicata:

In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l’obbligo di completare l’aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

Inoltre, al fine di contemperare l’esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

Abstract:
www.lavoro.gov.it