MIN.LAV.: DEROGA ALL’OBBLIGO DI CAUSALE APPLICABILE ANCHE AI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE
Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n.2/2021, ha risposto ad un’istanza relativa all’applicabilità anche ai contratti di lavoro in somministrazione a termine della deroga introdotta dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 104/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020), che – in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – consente, in deroga all’articolo 21 del D. Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste dall’art. 19 del medesimo Decreto.
Il Ministero, a seguito di una puntuale ricostruzione della disciplina, ha evidenziato che la predetta deroga è applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.
Questa interpretazione, aggiunge il Ministero, “risulta, peraltro, in linea con la ratio di salvaguardia dei livelli occupazionali propria della normativa emergenziale, posto che la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche in somministrazione, già in corso con il regime agevolato dell’assenza delle causali, consente di mantenere lo stato di occupazione dei lavoratori somministrati a termine interessati”.