MIN. LAV.: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – ESCLUSIONE DELLA BASE DI COMPUTO DEI LAVORATORI IN SMART WORKING

11 Giugno 2021|Categorie: Legale|

Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 3/2021 del 9 giugno 2021, ha risposto ad un’istanza relativa alla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della Legge n. 68/1999, che si fonda sull’analogia ai lavoratori ammessi al telelavoro, per i quali l’art. 23 del D.Lgs n. 80/2015 ne sancisce espressamente l’esclusione.

 

Il Ministero, a seguito di una puntuale ricostruzione della disciplina, precisa che “i casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva“, inoltre l’inserimento dei lavoratori agili nell’organico aziendale appare suffragato da una ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo in ambiti applicativi diversi come ad es. in materia di integrazione salariale, che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici.

 

Si ritiene pertanto, come precisato in conclusione dal Ministero, “che i lavoratori agili non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva”.

 

Abstract:
Interpello n. 3/2021 del 9 giugno 2021