Jobs Act, il Senato approva il maxi – emendamento governativo

Published On: 9 Ottobre 2014|Categorie: Comunicazione|

Nella seduta pomeridiana di ieri il plenum del Senato ha approvato  – con 165 voti favorevoli, 111 contrari e due astensioni – l'emendamento governativo, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1428 di delega sul lavoro (cosiddetto “Jobs Act”), sul quale l'Esecutivo aveva posto la questione di fiducia. La parola passa ora alla Camera per la seconda lettura del provvedimento. Di seguito i punti di maggiore interesse del maxi-emendamento sul Disegno di Legge Delega Jobs Act.

Mercato del Lavoro

a)   Adozione di un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali, ed analisi di tutte le forme contrattuali esistenti in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato.

b)   previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio;

c)   introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonchè ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi;

d)   previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi;

e)   eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute.

f)    revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte.

Politiche Attive

a)   introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;

b)   valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego;

c)   rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;

d)   valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati.

Ammortizzatori Sociali

a)   istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione ed attribuzione all’Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI;

b)   universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI ed eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una prestazione limitata ai lavoratori in disoccupazione involontaria;

c)   eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a servizi di carattere assistenziale;

d)   adeguamento delle sanzioni nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali

e)   revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l’avvio dei fondi medesimi.

 

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Abstract:
Article_id:
7578