JOBS ACT – Approvato dal Senato DDL di conversione del Decreto Poletti (D.L. n. 34/2014)

8 Maggio 2014|Categorie: Associazione|

Il plenum del Senato ha approvato ieri (158 voti favorevoli, 122 contrari e nessun astenuto) il d.d.l. n. 1464 di conversione del decreto-legge n. 34/2014 (c.d. “Decreto Poletti”). Il provvedimento torna ora alla Camera dei Deputati per la definitiva approvazione (presumibilmente senza ulteriori modifiche) che dovrà intervenire entro il 19 maggio p.v. Il disegno di legge presenta, alla luce delle diverse modifiche introdotte in sede di iter legis, rilevanti novità di interesse per il nostro settore.Per quanto concerne specificamente la somministrazione di lavoro a tempo determinato e il contratto a termine si segnala in particolare:

–   Nuovo regime di “Acausalità”: viene completamente  rimosso l’obbligo di motivazione causale sia per quanto riguarda il contratto di somministrazione a tempo determinato (mediante la soppressione dei primi due periodi dell’art. 20, comma 4 del D. Lgs. n. 276/2003), che per il contratto di lavoro a tempo determinato (modificando l’art. 1, D. Lgs. n. 368/2001) nel limite di durata massima del singolo contratto pari a 36 mesi. Il contratto commerciale di somministrazione a termine e il contratto di lavoro a termine, anche in somministrazione, non necessitano pertanto di ragioni giustificatrici. Coerentemente il Legislatore ha quindi soppresso le ipotesi di acausalità introdotte dalla Riforma Fornero (“primo contratto” e acausalità ex contrattazione collettiva). Si segnala, infine, che permangono in vigore, esclusivamente per il nostro settore,  le previgenti fattispecie di acausalità disciplinate dal Decreto Legislativo n. 24/2012 relativamente ai percettori di ammortizzatori e ai lavoratori svantaggiati (tutte ipotesi come noto esenti da limiti numerici previsti dalla contrattazione collettiva).

–   Limite dei 36 mesi alla successione dei contratti a termine: viene  riformulata la disposizione (art. 5, comma 4-bis D. Lgs. n. 368/2001) relativa al cumulo tra contratto a termine e somministrazione a tempo determinato nei 36 mesi, confermando ope legis, in buona sostanza, l’interpretazione già esplicitata dal Ministero del Lavoro (Circolare n.18/2012 e Interpello n. 32/2012) secondo la quale il periodo massimo di 36 mesi (derogabile dalla contrattazione collettiva) rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro con il medesimo lavoratore.Rispetto a tale questione evidenziamo che a fronte della riformulazione della norma nel senso indicato (esclusione della somministrazione dal limite dei 36 mesi) operata in prima lettura dalla Camera dei Deputati, in seconda lettura anche il Senato si è espresso in maniera conforme, questa volta con un ordine del giorno con il quale impegna il Governo ad emanare disposizioni interpretative coerenti con quanto sopra.

–   Limite del 20% e del contratto unico per le aziende che occupano sino a cinque dipendenti: anche qui la nuova formulazione dell’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 368/2001 riferisce chiaramente tali limiti ai soli contratti a termine.  La base di computo per il calcolo del suddetto limite percentuale viene ora data dal numero di lavoratori a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno di assunzione a termine (criterio più restrittivo rispetto all’originario ”organico complessivo” previsto dal decreto). In caso di “sforamento” del limite, in luogo della conversione a tempo determinato originariamente prevista, viene comminata all’azienda una sanzione amministrativa.

–   Regime delle Proroghe per il contratto a termine: viene limitata la possibilità di prorogare il contratto a tempo determinato fino ad un massimo di 5 volte (rispetto alle 8 originariamente previste dal decreto), indipendentemente dal numero dei rinnovi, entro il limite dei tre anni.

–   Diritto di precedenza nel contratto a termine: il datore di lavoro deve informare per iscritto il lavoratore di tale diritto al momento dell’assunzione a termine. Inoltre rientra anche il congedo obbligatorio di maternità nel computo della prestazione effettiva dell'attività lavorativa ai fini del superamento del limite minimo di 6 mesi che determina il diritto di precedenza.

Il Decreto non interviene, infine, sempre riguardo al contratto a termine, sulla disposizione (art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 368/2001) relativa al cd. periodo di “stop & go”.

Riguardo le disposizioni del Decreto relative al contratto di apprendistato:

  • Stabilizzazione: introdotto l’obbligo di conferma in servizio di almeno il 20% degli apprendisti in forza, ma limitato ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti.
  • Piano formativo: il piano formativo, precedentemente eliminato dal decreto, va invece ora inserito in forma sintetica nel contratto di apprendistato.
  • Formazione base-trasversale: la Regione provvederà a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste.
  • Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: prevista una retribuzione minima dell’apprendista che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

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7430