JOB ACT – Pubblicato il Decreto Legge su contratto a termine, somministrazione di lavoro e apprendistato – D.L. n. 34/2014
E' stato appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/2014 il Decreto Legge n. 34/2014 (“Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”) contenente, tra gli altri, interventi di semplificazione sul contratto a termine, sul contratto di somministrazione di lavoro e sul contratto di apprendistato. In particolare:
- Viene introdotto un regime di acausalità totale sia per il contratto di lavoro a tempo determinato (modificando l’art. 1, D. Lgs. n. 368/2001) che per il contratto di somministrazione a tempo determinato (attraverso la soppressione dei primi due periodi dell’art. 20, comma 4 del D. Lgs. n. 276/2003), nel limite di durata massima pari a 36 mesi. Di conseguenza, vengono eliminate le fattispecie di acausalità introdotte dalla Riforma Fornero (“primo contratto” e acausalità ex contrattazione collettiva).
- Per questi contratti, viene fissato il limite numerico massimo pari al 20% dell'organico complessivo del datore di lavoro. Il decreto fa comunque salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e tiene conto delle esigenze connesse, tra le altre, alle sostituzioni, alla stagionalità, alle attività start up. Infine, in considerazione delle realtà imprenditoriali più piccole, è disposto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine.
- Viene prevista la possibilità di prorogare fino ad un massimo di 8 volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni. Condizione delle proroghe è che (ovviamente) si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.
Il Decreto non interviene, infine, sempre riguardo al contratto a termine, sulla disposizione (art. 5 D. Lgs. n. 368/2001) relativa al cd. periodo di “stop & go” ed al limite dei “36 mesi”.
Per il contratto di apprendistato si prevede:
- il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale);
- l’eliminazione delle previsioni legislative introdotte dalla Riforma Fornero relative alla cd. “stabilizzazione” degli apprendisti, secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è (rectius era) subordinata alla conferma in servizio, al termine del percorso formativo, di una percentuale stabilita dalla legge (sino ad oggi il 30%, dal 2015 il 50%) degli apprendisti in forza;
- una retribuzione minima dell’apprendista, in caso di contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento;
- la trasformazione dell’obbligo in facoltà, per il datore di lavoro, di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica.
Un ulteriore intervento di semplificazione riguarda la cd. “smaterializzazione” del DURC, in quanto viene superato l’attuale sistema che implica ripetuti adempimenti burocratici in capo alle aziende prima di ottenere la certificazione della regolarità contributiva.
L’efficacia delle disposizioni contenute nel Decreto Legge, more solito, decorre dal giorno successivo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopodiché il provvedimento seguirà l’usuale iter parlamentare di conversione in legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, durante il quale potrà essere suscettibile di modificazioni anche sostanziali.
Sempre limitatamente alla materia lavoristica si ricorda che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 marzo u.s., ha approvato anche un disegno di legge delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro, di riordino delle forme contrattuali e di miglioramento della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.