Ispettorato Nazionale del Lavoro, le sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

13 Ottobre 2017|Categorie: Legale|

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, ha fornito indicazioni univoche al fine di assicurare l’uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

In particolare l’INL ritiene che la sanzione da applicare in tale caso sia riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008:

  • art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.); 
  • art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria; 
  • art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.
 

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Abstract:
Circolare n. 3 del 12 ottobre 2017