Inps, validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di ammortizzatori sociali – Circolare n. 57/2014
L'INPS, con la Circolare n. 57/2014, in attuazione dell'art. 9, comma 5, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, fornisce chiarimenti in merito alla validità delle comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione chesono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS,dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province.
Evidenziamo sul punto, in relazione alla somministrazione di lavoro, "la comunicazione del datore di lavoro, non essendo preventiva, non può esonerare il lavoratore percettore di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, di indennità di mobilità ordinaria o in deroga, di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, dagli obblighi di cui all’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988 e all’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991. Pertanto, nei sopraelencati casi, qualora il lavoratore, beneficiario di integrazioni salariali (ordinaria, straordinaria, in deroga), indennità di mobilità ordinaria o in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI, si sia rioccupato senza ottemperare ai doveri di comunicazione sanciti dall’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988 e dall’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991 e dell’ art. 2, comma 40 lettera b) Legge n. 92 del 2012, e dall’art 3, del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, dovrà essere irrogata la prevista sanzione della decadenza o della richiesta degli interessi".