INPS: Solidarietà contributiva in materia di appalti e somministrazione di manodopera – Mess. n. 12354/2011

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Comunicazione|

L'INPS, con il messaggio 12354 del 7 giugno scorso si sofferma sulle disposizioni normative in materia di responsabilità solidale contributiva per mettere in risalto le differenze, in tale ambito, tra appalto e somministrazione di manodopera.

In particolare, l'Ente evidenzia che:

1) Il committente sarà chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ai sensi del predetto art. 29 comma 2, per l’intero importo della contribuzione previdenziale dovuta, ivi comprese le sanzioni civili, ma il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto. Resta ferma l’ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero dei contributi nei confronti dell’obbligato principale (appaltatore o subappaltatore).

2) L’appaltatore è chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore, ai sensi del richiamato art. 35 comma 28, non solo per i contributi dovuti, sia previdenziali che assistenziali, ma anche per l’effettuazione e per il versamento delle ritenute fiscali. Vengono poi esplicitate le indicazioni operative nei confronti del personale ispettivo.

Scarica il messaggio INPS n. 12354

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Abstract:
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5988