INPS: Novità su cassa integrazione e assegno ordinario

Published On: 8 Giugno 2020|Categorie: COVID-19|

L’INPS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una sintesi recante tutte le novità introdotte in ordine alla disciplina dei trattamenti a sostegno del reddito (Cassa integrazione ordinaria e Assegno di solidarietà dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale) previsti dal D.L. n. 18/20 (L. n. 27/2020) per contrastare la crisi economica conseguente al diffondersi della pandemia da Covid-19.

Di seguito le principali modifiche intervenute:

  • Per la Cassa Integrazione ordinaria e all’assegno ordinario la principale novità normativa consiste nella possibilità per le aziende di richiedere un ulteriore periodo non superiore a cinque settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Questa tranche aggiuntiva rispetto a quella originariamente prevista dal DL 18/20 è, tuttavia, subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale. Per la gestione della quota incrementale, è stato individuato un iter procedurale snello che consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere al trattamento attraverso l’invio anche di un’unica domanda. 

  • Il D.L. n. 34/2020 introduce termini più stringenti per l’invio delle istanze con previsione di una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito. Al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento ai nuovi e più rigorosi termini di presentazione delle domande, è stata individuata una scadenza differita alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 34/20 (30 giugno 2020) per l’invio delle istanze da parte dei datori che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione che iniziano all’interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato opera la penalizzazione prevista dalla norma con la conseguenza che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

  • Ulteriore novità è la concessione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) ai beneficiari dell’assegno ordinario a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, limitatamente a detta causale, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. 

Abstract:
www.inps.it