INPS- Ministero del Lavoro, rifinanziamento all’incentivo per l’assunzione dei giovani – Circ. n. 180/2016

Published On: 23 Settembre 2016|Categorie: Legale|

L'INPS, con la circolare n. 180/2016, chiarisce gli elementi qualificanti e la programmazione delle attività di controllo relativi alla convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro per il rifinanziamento, di importo pari a 40 milioni di euro, all’incentivo per l’assunzione di giovani previsto dall’art. 1 del D. Lgs. n. 76/2013. 

L’incentivo è destinato ai datori di lavoro che instaurano rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – anche a tempo parziale – o che trasformano i rapporti a tempo determinato con giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti alla data dell’assunzione). Il beneficio si applica anche (…) alle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato, mentre non trova applicazione per le assunzioni di lavoratori domestici”. L’incentivo è riconoscibile anche per l’assunzione degli apprendisti. 

Al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato spetta un beneficio economico "pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, entro il limite massimo mensile di 650 euro per ogni lavoratore. In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incentivo spetta per 12 mesi".

Il godimento del beneficio, in applicazione dei principi generali di cui al D. Lgs. n. 150/2015 (art. 31),  è poi subordinato ad una serie di condizioni riguardanti il datore di lavoro:

  • le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione;
  • l’incremento deve riguardare l’intero gruppo societario di cui il datore di lavoro faccia eventualmente parte e deve essere mantenuto per la durata della fruizione del beneficio;
  • il datore di lavoro deve risultare in posizione regolare in ordine agli obblighi contributivi e agli obblighi inerenti la tutela della sicurezza dei lavoratori; deve altresì applicare gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali;
  • l’assunzione non deve essere attuazione di un obbligo preesistente;
  • l’assunzione non deve violare un diritto di precedenza alla riassunzione spettante ad altro lavoratore diverso da quello assunto;
  • presso l’unità produttiva ove si intende fruire dell’agevolazione non devono essere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che coinvolgano professionalità sostanzialmente diverse da quelle del lavoratore oggetto di incentivo;
  • il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato negli ultimi sei mesi da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. 

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Abstract:
Article_id:
8602