INPS, Mancata proroga della iscrivibilità nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale – Circolare n.13/2013

Published On: 29 Gennaio 2013|Categorie: Legale|

L’INPS ha pubblicato ieri la Circolare n. 13/2013 – contenente la “sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere” – nell’ambito della quale ha ulteriormente specificato la linea interpretativa sulla materia in oggetto, già anticipata nella Circolare n. 137/2012. 

In particolare l’INPS specifica che:

  • per l’anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità;
  • ne consegue che, per l’anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991;
  • non essendo possibile l’iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, consegue che, per eventuali iscrizioni – comunque avvenute – gli incentivi non possono essere riconosciuti;
  • rimangono in vigore l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi  previsti per la loro assunzione dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 223/1991, secondo quanto già illustrato con la circolare 137/2012.

L’Ente si è riservato successive  indicazioni sulla materia in merito agli “altri aspetti connessi alla mancata proroga della norma” per i quali è stato richiesto parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Sottolineiamo con l’occasione l’estrema criticità della situazione che si sta venendo a determinare anche alla luce del mancato rifinanziamento (e quindi della non prorogabilità per il 2013) di ulteriori misure non a caso ricordate nell’ambito della stessa Circolare quali:

  • i benefici in favore del reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni, originariamente individuati dall’articolo 2, commi 134, 135 e 151 dalla Legge Finanziaria 2010 (si tratta delle riduzioni contributive, introdotte in via sperimentale dal 2010, per i datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati  e over 50).
  • gli incentivi per favorire l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

Contestualmente  non è stata confermata la possibilità, per l’impresa di appartenenza, di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

 

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Abstract:
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6927