INPS, le novità in materia di incentivi all’assunzione, anche in somministrazione, dopo la Legge n. 92/2012

Published On: 13 Dicembre 2012|Categorie: Legale|

L'INPS, con la Circolare n. 137/2012, fornisce le indicazioni operative sulle novità introdotte dalla L. n. 92/2012 (cd. Legge di Riforma del Mercato del Lavoro) in materia di incentivi assunzionali,  con particolare riferimento alle assunzioni di lavoratori dalle liste di mobilità. L'Ente, in tale contesto, offre una amplissima disamina anche sulla fattispecie delle assunzioni agevolate tramite contratto di somministrazione di lavoro, confermando e dando  applicazione alle disposizioni (art. 4, commi 12 e 15) introdotte dalla Legge n. 92/2012 (sul tema si veda la Circolare Assolavoro Servizi n. 6/2012). In particolare l'INPS ha specificato, in applicazione della legge, che: 1) per determinare il diritto agli incentivi e la loro durata si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato la propria attività in favore dello stesso soggetto, con un contratto di lavoro subordinato o in somministrazione; 2) gli incentivi non spettano nei casi in cui l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. Al contempo l'Ente riafferma il principio di cui all'art. 21, comma 1, lett. i) del D. Lgsl. n. 276/2003 secondo cui, “a proposito del godimento indiretto degli incentivi da parte dell’utilizzatore si evidenzia che, l’utilizzatore è – tra l’altro – obbligato a rimborsare al somministratore gli oneri previdenziali “effettivamente sostenuti”. L'INPS successivamente afferma che "circa le assunzioni a tempo determinato a scopo di somministrazione assume particolare rilievo il principio enunciato con l’art. 4, co. 13, secondo periodo, l. 92/2012, per cui non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori. Con questa norma il legislatore ha inteso far prevalere il ruolo di intermediario dell’agenzia di somministrazione rispetto alla sua qualità di datore di lavoro formale, per cui il limite dei dodici mesi di agevolazione previsti dall’articolo 8, comma 2, l. 223/1991, vale nei confronti dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione. Ad esempio, la stessa agenzia può stipulare anche più contratti agevolati a tempo determinato di 12 mesi con lo stesso lavoratore, durante la sua permanenza nelle liste di mobilità, purché la somministrazione sia effettuata in favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro". Ci riserviamo ulteriori comunicazioni sulla materia, a valle degli opportuni approfondimenti.

NIKE AIR FORCE

Abstract:
Article_id:
6875