INPS: indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori cessati senza titolo alla NASpI – chiarimenti

Published On: 23 Giugno 2020|Categorie: COVID-19|

L’INPS ha emanato la Circolare n. 75 del 22 giugno 2020, attraverso la quale fornisce le istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori cessati senza titolo alla NASpI, ai sensi dell’articolo 87 del D.L. n. 34/2020 cd. “Rilancio”.

Nello specifico, la predetta indennità può essere decretata da parte delle Regioni e delle Province autonome, nel limite massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori che abbiano cessato un precedente periodo di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 senza titolo all’indennità di disoccupazione NASpI.

Inoltre, la prestazione – calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga – può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati. Non si applica, invece, il requisito dell’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, in quanto la norma in argomento prevede che non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Abstract:
Circolare n. 75 del 22 giugno 2020