INPS: ESONERO PER LE ASSUNZIONI DI BENEFICIARI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
L’INPS ha rilasciato la Circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 tramite la quale fornisce chiarimenti sugli esoneri per le assunzioni a tempo determinato, tempo indeterminato, apprendistato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in tempo indeterminato dei beneficiari di Assegno di inclusione e di Supporto per la Formazione e il Lavoro. Suddette assunzioni e trasformazioni di contratto devono decorrere dal 1° gennaio 2024.
Nel dettaglio, vengono fornite le prime indicazioni operative in merito agli adempimenti previsti dall’art. 10, comma 3, del D.L. n. 48/2023 che prevede per i datori di lavoro privati il riconoscimento dell’esonero contributivo esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscano l’offerta di lavoro sulla piattaforma SIISL.
Inoltre, “alle Agenzie per il Lavoro è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale, un contributo pari al 30 per cento dell’incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10.” Per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, compreso quello di apprendistato, l’esonero è previsto nel limite massimo di 8.000 euro annui; nel caso, invece, di assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale, il limite massimo dell’importo è pari a 4.000 euro annui.
Di conseguenza:
- Nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato, le Agenzie per il Lavoro hanno diritto a un contributo fino a un massimo di 2.400 euro (il 30% di 8.000 euro);
- Nel caso di assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale, le Agenzie per il Lavoro hanno diritto a un contributo fino a un massimo di 1.200 euro (il 30% di 4.000 euro).
Per un’analisi di maggior dettaglio si rinvia alla lettura della Circolare INPS.