INPS: esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – istruzioni operative

Published On: 21 Settembre 2020|Categorie: COVID-19|

L’INPS ha emanato la circolare n. 105 del 18 settembre, tramite la quale fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione, introdotto dall’articolo 3 del Decreto Legge n. 104/2020 cd. Decreto “Agosto”.

Nello specifico, l’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di CIGO, assegno ordinario e CIGD di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, riconosciuti in favore dei beneficiari secondo la disciplina riferibile all’emergenza COVID-19.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, da riparametrare e applicare su base mensile, per un periodo massimo di quattro mesi.

 

Abstract:
Circolare n. 105 del 18 settembre 2020