INPS: esonero contributivo di cui all’art. 3 del D.L. “Agosto” – chiarimenti
Con il Messaggio n. 4487/2020, in forma non ancora ufficiale, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti per la fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/2020 c.d. Decreto “Agosto”, erogato in favore delle aziende che non attivano trattamenti di cassa integrazione emergenziale.
In particolare, l’Istituto conferma la possibilità per le Agenzie per il lavoro di beneficiare del citato esonero precisando che “[…] il suddetto codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall’art. 27 del d.lgs. 148/15 […]”.