INPS: ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CASSA INTEGRAZIONE- CHIARIMENTI
L’INPS ha emanato il Messaggio n.1956 del 17 maggio 2021, con il quale – ad integrazione delle istruzioni già fornite – conferma la possibilità di autorizzare l’esonero contributivo di cui all’art. 3 del D.L. Agosto ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi (settori dell’Artigianato e della Somministrazione) di cui all’art. 27 del D.Lgs n. 148/2015, la cui concessione non è tuttavia subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.
Le indicazioni operative nonchè le modalità con cui le Strutture territoriali dovranno effettuare i controlli circa la corretta fruizione dell’esonero saranno fornite con successivo messaggio da parte dell’istituto.