Inps, esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato – Circ. n. 95/2016
L'Inps, con la circolare n. 95/2016, fornisce chiarimenti ed istruzioni operative in merito all'esenzione dalla reperibilità per i lavoratori subordinati del settore privato. Con il D. Lgs. 151/2015 il legislatore ha previsto l'esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) per i lavoratori la cui assenza sia connessa con:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
L'Inps ha già provveduto ad introdurre le modifiche procedurali per la gestione automatizzata dei certificati di malattia relativi alle patologie previste dalla norma, ma rimanda a successivo messaggio per le istruzioni alle Strutture territoriali in merito alle attività di monitoraggio e controllo medico legale.