INPS: domande di assegno ordinario in presenza di assegno di solidarietà – istruzioni

Published On: 15 Settembre 2020|Categorie: COVID-19|

L’INPS ha emanato il messaggio n. 3280 del 10 settembre 2020, tramite il quale si forniscono indicazioni per una corretta gestione delle istanze di assegno di solidarietà in presenza di una richiesta di trattamento di assegno ordinario con causale COVID-19, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legge n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”.

Nello specifico, l’articolo 21 prevede, per i datori di lavoro iscritti al Fis che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà e che devono sospendere il trattamento a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, la possibilità di accedere all’assegno ordinario di cui all’articolo 19 del medesimo decreto. Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro inoltri una domanda di assegno ordinario con causale COVID-19 e, alla data di presentazione della predetta istanza, risulti già chiesta, per la stessa unità produttiva, un assegno di solidarietà, l’operatore deve richiedere al datore stesso se intenda sospendere il trattamento di solidarietà in corso.

In caso di risposta negativa, l’istanza di assegno ordinario con causale COVID-19 andrà respinta non essendo possibile la compresenza delle due prestazioni. Invece, in caso di risposta affermativa, occorre, prima di autorizzare la domanda di assegno ordinario con causale COVID-19, disporre la sospensione dell’assegno di solidarietà.

 

Abstract:
Messaggio n. 3280 del 10 settembre 2020