INPS: DECONTRIBUZIONE SUD PMI, INDICAZIONI OPERATIVE

6 Febbraio 2025|Legale|

L’INPS, con la Circolare n. 32/2025, fornisce i chiarimenti e le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo c.d. “Decontribuzione Sud PMI”, misura introdotta dall’articolo 1, commi 406-412, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).

In particolare, al paragrafo 2.2, l’Istituto illustra i profili di applicabilità della decontribuzione ai rapporti di lavoro somministrato, specificando che:

  • la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento dell’esonero è quella di effettivo svolgimento della prestazione da parte del lavoratore (ovvero la sede dell’impresa utilizzatrice). Ne consegue che, laddove l’utilizzatore sia ubicato nelle regioni interessate dalla misura, il beneficio verrà riconosciuto a prescindere dal luogo dove abbia sede l’Agenzia per il Lavoro, purché il contratto di lavoro a tempo indeterminato tra lavoratore ed Agenzia sia stato instaurato entro il 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello di applicazione della misura. Diversamente, se il lavoratore è assunto presso un’Agenzia avente sede in una delle regioni c.d. “svantaggiate” ma si trova a svolgere la propria prestazione lavorativa in luogo diverso, il beneficio non potrà essere riconosciuto.
  • l’onere di non superare il massimale previsto in materia di aiuti de minimis è in capo all’utilizzatore (articolo 31, comma 1, lettera e), D.Lgs n. 150/2015).
  • tutti i benefici economici legati alla costituzione o alla trasformazione di un rapporto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.