INL: violazioni in caso di mancata tracciabilità delle retribuzioni

Published On: 7 Giugno 2018|Categorie: Legale|

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 4538/2018, fornisce indicazioni relativamente alle procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, commi 910 – 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

La Legge di bilancio 2018 ha, infatti, stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Si deve ritenere che la violazione della norma risulti, dunque, integrata:

a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;

b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato.

Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ovvero presentare scritti difensivi.

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Abstract:
Nota n. 4538/2018